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Parquet su sabbia: una tecnologia innovativa per la bioedilizia

La scelta del parquet come pavimento conferisce un tono di naturalezza e calore alla casa. Il legno è un materiale prezioso e vivo che costituisce un valore aggiunto in una costruzione.

Una tecnologia innovativa e significativa che si utilizza in bioedilizia è quella del parquet su sabbia. La posa del parquet su sabbia risale agli anni ’20. Già allora infatti si utilizzavano pavimenti “sovrapponibili”, che venivano posati su piastrelle preesistenti.

La scelta di un parquet su sabbia offre alcuni vantaggi:

  • non vengono utilizzate colle nella posa in opera (posa a secco)
  • ha notevoli qualità termo-acustiche
  • garantisce stabilità nel tempo
  • richiede ridotti tempi di installazione
  • ha costi contenuti rispetto ai sistemi tradizionali
  • garantisce ispezionabilità nel tempo

L’utilizzo di materiali ecocompatibili inoltre presuppone un ridotto costo energetico di produzione, l’assenza di emissioni nocive, l’alta riciclabilità e la garanzia di traspirazione.

Una stratigrafia tipo di progetto di un solaio realizzato con posa di parquet su sabbia prevede:

  • passaggio di impianti
  • realizzazione di sottofondo a secco con granulati minerali, fibra di legno o fibra di gesso
  • posa di riscaldamento a pavimento con isolante in fibra di legno o sughero
  • massetto in sabbia asciutta + tessuto traspirante
  • sottopavimento in fibra di gesso e posizionamento parquet
  • trattamento del parquet con oli naturali

Il trattamento ad olio naturale offre alcuni vantaggi:

  • aderenza alla fibra (e il legno mantiene il suo colore naturale)
  • igienicità
  • regolazione igrometrica ambientale
  • antistaticità
  • possibilità di riprese e riparazioni
  • manutenzione semplificata.

E’ importante dunque scegliere la giusta finitura ed i giusti materiali in funzione dell’ambiente indoor di cui ci dobbiamo occupare, considerando anche il budget e le esigenze di comfort del cliente.

Per approfondimenti, ulteriori informazioni o supporto nella progettazione della tua casa scrivimi all’indirizzo mail vivattiva@gmail.com

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Superbonus: stato dell’arte oggi

“Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici” sono contenute all’interno del Decreto Legge n. 104 del 10 agosto 2023, pubblicato nella gazzetta ufficiale n.186 del 10 agosto 2023.

In particolare, l’art. 23 proroga al 31 dicembre 2023 la conclusione dei lavori nelle unità unifamiliari che usufruiscono del superbonus 110%, a patto che al 30 settembre 2022 abbiano completato almeno il 30% dei lavori.

Il DL 104/2023 è visionabile cliccando qui.

Anche per i condomini occorre, per ora, terminare i lavori entro dicembre 2023 (previo rispetto di tutte le scadenze antecedenti). Nel 2024, sempre per i condomini, allo stato attuale le detrazioni dovrebbero scendere al 90% per la parte di lavori non terminata. Pare che il Governo stia valutando una proroga di qualche mese (primavera 2024?).

Ricordiamo invece che per i lavori iniziati quest’anno nelle villette unifamiliari è stato messo il paletto del reddito di 15000 euro di ISEE per usufruire del superbonus 110%.

Per i lavori avviati nel 2024, la % di detrazione sui lavori sarà pari al 70%, sempre se non ci saranno ulteriori modifiche legislative.

Di seguito i dati ENEA relativi al superbonus aggiornati ad agosto 2023.

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CER – Comunità di Energia Rinnovabile

Cittadini, attività commerciali e imprese, enti territoriali e autorità locali possono unirsi per produrre e condividere la propria energia elettrica da fonti pulite, formando una comunità energetica. Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) ha pubblicato una pagina di approfondimento sul tema, che si sintetizza in questo video.

Questo grazie all’entrata in vigore del decreto-legge 162/19 (articolo 42bis) e dei relativi provvedimenti attuativi, quali la delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA  e il DM 16 settembre 2020 del MiSE.

Ai fini dell’accesso a tale servizio il GSE ha pubblicato le “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa.

Una Comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico:

1. che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale) ed è autonomo;

2. i cui azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di energia rinnovabile;

3. il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Fonte: GSE [www.gse.it]

E’ evidente quindi che le comunità energetiche sono un ottimo modo per ridurre la spesa in energia non rinnovabile aumentando l’utilizzo delle rinnovabili… condividendo energia che può essere prodotta da impianti di energia rinnovabile su cui si è investito. Le comunità energetiche non hanno però un intento speculativo, per cui non ci si possono aspettare guadagni enormi. Si ha però la consapevolezza di fare parte di un progetto grande e globale per la tutela dell’ambiente.

Possono fare parte di comunità energetiche non solo impianti fotovoltaici, ma anche altri impianti che producono energia da fonti rinnovabili.

Se sei interessato a scoprirne di più o vorresti aderire a una comunità energetica, inviami una mail a vivattiva@gmail.com.

Foto di torstensimon da Pixabay

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Bonus in edilizia: lo stato dell’arte

Per rimanere aggiornati sulle novità relative ai bonus in edilizia, vi segnalo un seminario a cui partecipo in veste di relatrice, che è organizzato dall’Associazione culturale ALAUS di Lodi. Si terrà sabato 11 marzo alle ore 14:30 presso la sede dell’Associazione (al secondo piano presso CFP, Piazzale Forni, 3).

Il seminario durerà un’oretta e mezza e passeremo in rassegna i bonus edilizi attualmente in vigore, con qualche esempio pratico. Al termine sarà previsto un tempo per le domande. Per i partecipanti non soci ALAUS, il seminario è a offerta libera. Il ricavato dell’evento sarà devoluto per le attività benefiche dell’Associazione.

Per info e adesioni: vivattiva@gmail.com

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Stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura

Il Consiglio dei Ministri ha bloccato le cessioni del credito e lo sconto in fattura in relazione ai bonus in edilizia. Rimangono valide le detrazioni fiscali normali su più anni. A questo si è aggiunto il divieto per le pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta scaturiti dalle cessioni (ndr: alcune regioni si stavano per esempio mobilitando per farlo… ma non lo potranno più fare).

Questo provvedimento non vale per i cantieri già avviati, che avranno ancora la possibilità di liquidare i crediti. Il blocco delle cessioni e dello sconto in fattura vale però per tutti i nuovi cantieri, cioè quelli che devono ancora partire, per tutti i bonus in edilizia.

Chi ha acquistato crediti non sarà responsabile in solido se dimostra di avere una serie di documentazione relativa alla CILAS presentata (la solita documentazione necessaria per fruire degli specifici bonus, a seconda del caso).

Tutto ciò lascia senza parole professionisti e imprese, che risultano fortemente danneggiati e che rischiano il fallimento.

Se vuoi approfondire il tema dei bonus in edilizia, che possono ancora fruire di detrazioni fiscali in dieci anni, qui trovi diversi libri interessanti. La normativa purtroppo è in costante aggiornamento, ma non bisogna darsi per vinti: ci saranno sempre nuove opportunità per riqualificare e migliorare la propria casa.

Ho scritto alcuni articoli sui bonus attualmente in vigore, qui puoi trovare alcune informazioni utili:

  • Superbonus – clicca qui
  • Ecobonus – clicca qui
  • Bonus casa – clicca qui
  • Bonus verde – clicca qui
  • Bonus mobili ed elettrodomestici – clicca qui

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Bonus in edilizia/4 – Bonus verde

Anche nel 2023 è confermato il bonus verde, che proseguirà fino al 2024. Si tratta di un’agevolazione valida per alcuni lavori di manutenzione sugli spazi verdi di pertinenza degli immobili.

Il bonus verde consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per i seguenti interventi:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Le spese di progettazione e realizzazione dei giardini possono rientrare nelle detrazioni.

La detrazione delle spese può avvenire in dieci anni, con un massimale di 5.000,00 euro di spesa per unità immobiliare ed un massimo di spesa detraibile pari a 1.800,00 euro.

Il pagamento delle spese deve avvenire mediante bonifico parlante bancario o postale.

Possono usufruire delle detrazioni i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese.

A livello condominiale, possono usufruire di detrazioni anche i lavori eseguiti su spazi verdi comuni esterni dei condomini, fino a un massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.

L’agevolazione è stata introdotta con la Legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 12 della Legge n. 205 del 2017) e poi prorogata negli anni successivi.

Ulteriori approfondimenti al link.

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Bonus in edilizia/3 – Bonus casa

Foto di Ralph da Pixabay

Sono ancora in vigore nel 2023 le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia ex art. 16 bis del DPR 917/86, pari al 50% delle spese effettuate. La guida dell’Agenzia delle Entrate con tutti gli interventi che possono usufruire di questo tipo di detrazioni è scaricabile qui (aggiornamento a ottobre 2022). Bisogna ricordare che alcuni interventi sono obbligatoriamente soggetti all’invio ad ENEA della scheda descrittiva intervento, entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Di seguito l’elenco degli interventi soggetti ad invio.

Componenti e tecnologieTipo di intervento
Strutture edilizieriduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi; riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
Infissiriduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi
Impianti tecnologiciinstallazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto; sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto; pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto; sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto; microcogeneratori (Pe<50kWe); scaldacqua a pompa di calore; generatori di calore a biomassa; installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019); teleriscaldamento; installazione di sistemi di termoregolazione e building automation.
Elettrodomestici1 solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal:1° gennaio 2018 per le spese sostenute nel 20191° gennaio 2019 per le spese sostenute nel 2020forni
frigoriferi
lavastoviglie
piani cottura elettrici
lavasciuga
lavatrici
asciugatrici
Fonte: sito ENEA

1 Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A.  Piani cottura e lavasciuga non sono classificati.

Nota importante:

E’ attualmente in corso l’adeguamento del sito ENEA per la trasmissione telematica dei dati degli interventi di efficienza energetica che accedono alle detrazioni fiscali previste da Ecobonus e Bonus Casa dedicato alle pratiche con data di fine lavori a partire dal 01/01/2023. Il sito sarà disponibile entro la fine di gennaio. I 90 giorni di tempo utili all’invio delle pratiche decorreranno dalla data di messa on-line.

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Bonus in edilizia/2 – Ecobonus nel 2023

Le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (ECOBONUS) sono prorogate fino al 2024. Non si parla in questo caso di SUPERBONUS, ma di semplice ECOBONUS (che ha regole più semplici). Salvo eventuali future modifiche, allo stato attuale questi sono gli interventi che possono usufruirne:

Componenti e tecnologieAliquota di detrazione
SERRAMENTI E INFISSI
SCHERMATURE SOLARI
CALDAIE A BIOMASSA
CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A
50%
RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO
CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione evoluto
GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE
POMPE DI CALORE
SCALDACQUA A PDC
COIBENTAZIONE INVOLUCRO
COLLETTORI SOLARI
GENERATORI IBRIDI
SISTEMI di BUILDING AUTOMATION
MICROCOGENERATORI
65%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente)
70%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro)
75%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO)
80%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO)
85%
Fonte: sito ENEA

E’ scaduto invece al 31/12/2022 il bonus facciate, che non è quindi più combinabile con l’ecobonus. In questo caso l’agevolazione fiscale consisteva in una detrazione d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.

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Creare con poco

Foto: pwyliu da Flickr

Testo a cura di Marco Fraguglia

Come amava dire un grande designer, è molto facile complicare.

Assai più difficile è semplificare, ridurre sempre più la forma e da qui estrapolare il non banale. “Avrei potuto farlo io” è spesso il pensiero di fronte a certe opere e forse, per questo, ancor più geniale la loro creazione.

Assai più noto in ambito architettonico, qui Frank O. Gehry sperimenta la propria creatività nel campo del design. Partendo da un materiale certamente non nobile o di forte impatto visivo, Gehry dà vita a una seduta armoniosa e organica.

Facente parte della serie di mobili Easy Edges, la Wiggle Side Chair è costituita da cartone ondulato e pannelli di fibra dura.

Seppur si possa considerare un’opera realizzata oggi, in pieno periodo di sostenibilità, in realtà quest’opera è stata concepita nel 1972 e realizzata da un noto marchio.

In quegli anni Gehry amava sperimentare e realizzare mobili in cartone che dovevano essere facili da produrre e alla portata di tutti.

La Wiggle Side Chair vede, nonostante materiali e intenzioni iniziali, il suo valore aggirarsi intorno al migliaio di euro.

Curiosità: come altre opere di design è presente una piccola riproduzione in miniatura, acquistabile per un centinaio di euro. 

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Dal 27 maggio nuovo requisito per chi usufruisce di bonus fiscali

Dal 27 maggio 2022 le imprese esecutrici di lavori che usufruiscono di bonus edilizi per importo lavori superiore a 70.000 euro saranno ritenute idonee solo se i rispettivi datori di lavoro applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Un provvedimento che vuole evitare la diffusione di lavoro irregolare e in contrasto con la normativa della sicurezza sul lavoro. Questo vale sia per chi effettua lavori con detrazioni di tipo superbonus, ma anche se usufruiscono di bonus casa, verde, bonus facciate e bonus mobili.

Si parla di tutti i lavori di ingegneria edile e civile, riportati nell’Allegato X del D. L.vo 81/2008 (sicurezza sul lavoro). In particolare: costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, come previsto dall’art. 51 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro.

Per le opzioni che necessitano di visto di conformità il requisito sarà oggetto di controllo. Dovrà essere riportata un’apposita dicitura sia nel contratto di affidamento dei lavori sia nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. I controlli potranno essere effettuati dall’Agenzia delle Entrate, anche tramite Ispettorato nazionale del Lavoro, INPS e casse edili.

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