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Bonus edilizi: le novità della Legge di Bilancio 2022

E’ ormai ufficiale, con la nuova Legge di Bilancio, la proroga del Superbonus 110% e degli altri bonus fiscali relativi all’edilizia con modalità e scadenze diverse a seconda della tipologia di edificio.

Importante l’ufficialità della proroga anche per le villette unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti, che dà la possibilità anche ai privati che non vivono in condominio di effettuare i lavori di ristrutturazione usufruendo del Superbonus 110%. E’ ufficiale infatti l’eliminazione del tetto ISEE per l’accesso agli incentivi. Fondamentale però l’effettuazione di un S.A.L. (Stato di Avanzamento dei Lavori) al 30% entro il mese di giugno 2022.

Confermata anche la proroga di cessione del credito e sconto in fattura.

Di seguito una utile tabella riassuntiva sulle scadenze finali.

Superbonus
Beneficiariorif.normativoAliquotaSAL 30%SAL 60%Scadenza finale
Condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. possedute da persona o più persone fisicheart. 119, comma 9, lettera a)
del D.L. n. 34/2020
110%  31/12/2023
Condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. possedute da persona o più persone fisicheart. 119, comma 9, lettera a)
del D.L. n. 34/2020
70%  31/12/2024
Condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. possedute da persona o più persone fisicheart. 119, comma 9, lettera a)
del D.L. n. 34/2020
65%  31/12/2025
Persone fisicheart. 119, comma 9, lettera b)
del D.L. n. 34/2020
110%30/06/2022 31/12/2022
IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisaart. 119, comma 9, lettera c) e d)
del D.L. n. 34/2020
110% 30/06/202331/12/2023
Onlus, Associazione di promozione sociale, Organizzazioni di volontariato
Spogliatoi associazioni e società sportive dilettantistiche
art. 119, comma 9, lettera d-bis) ed e)
del D.L. n. 34/2020
110%  30/06/2022

Di seguito le scadenze per gli altri bonus in edilizia.

Detrazionerif.normativoAliquotaScadenza finale
Ecobonusart. 14 del D.L. n. 63/201350-75%31/12/2024
Bonus casa e sismabonus ordinarioart. 16 del D.L. n. 63/201350-85%31/12/2024
Bonus Facciateart. 1, commi 219-224 della legge 27 dicembre 2019 n. 16060%31/12/2022
Detrazionerif.normativoAliquotaLimite di spesaScadenza finale
Bonus Mobiliart. 16, comma 2 del D.L. n. 63/201350%10.000 euro31/12/2022
Bonus Mobiliart. 16, comma 2 del D.L. n. 63/201350%5.000 euro31/12/2024
Bonus Verdeart. 1, comma 12 della Legge 27 dicembre 2017, n. 20536%5.000 euro31/12/2024

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Rivoluzione? Una dose booster alla direttiva sulle prestazioni energetiche degli edifici

Un articolo dell’ing. Davide Riboni

Quando hai venduto acquistato o affittato casa, o anche solo quando hai sfogliato degli annunci immobiliari, avrai notato che viene specificato un indice di classe energetica. La classe energetica rappresenta una stima del consumo di energia complessiva dell’edificio.

Fino a ieri era una semplice pagella, che non andava ad influire in modo vincolante sul valore. Forse i più sensibili si leggevano l’informazione con sensibilità e apprezzavano la CLASSE A.

Da domani potrebbe non essere più così.

Il 15 dicembre 2021 è uscita una nota di aggiornamento ad una Direttiva Europea sulle prestazioni energetiche degli edifici, sulla scia del tema del Green Deal che potrebbe rivoluzionare tutto.

Qui il link al EPBD (in inglese) che descrive tutte le linee guida programmatiche per i prossimi 30 anni.

La rivoluzione è programmata in questi termini: entro il 2030 (8 anni) non si potranno più vendere o affittare immobili in CLASSE G e in CLASSE F dal 2033. Quindi il 35% di proprietari di immobili entro 10 anni dovrà forzatamente ristrutturare e migliorare energeticamente l’involucro dell’edificio e gli impianti interni.

Facile scriverlo, meno facile attuare un rinnovamento per il quale non si riuscirebbe a tenere il ritmo.

Da definire infatti con quali risorse andranno fatti. Già adesso con il il Superbonus110%, dove in gran parte i costi dei lavori sono agevolati dallo Stato e che coinvolge solo una minima parte di tutti gli edifici, tutta la filiera è in affanno.

Se l’obiettivo è arrivare al 2050 con tutti gli immobili con massima efficienza, cioè con consumo quasi zero e quindi a zero emissioni, è giusto iniziare a pianificare.

Questa transizione energetica non è un pranzo di gala e non la si può fare con eleganza, tranquillità e delicatezza.

L’Europa sta compiendo una rivoluzione.

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Foto di anncapictures da Pixabay
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Proroga superbonus per le villette unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti?

Le recenti novità sul tema del superbonus 110% sembrano confermare una proroga dei tempi per l’esecuzione dei lavori nelle villette unifamiliari e nelle unità funzionalmente indipendenti a dicembre 2022, con l’eliminazione del tetto ISEE, a patto che entro fine giugno siano eseguiti almeno il 30% dei lavori. Probabilmente sarà cancellato anche il limite temporale per la presentazione della CILA e il limite prima casa.

Il tutto dovrà essere confermato dalla nuova Legge di Bilancio, che uscirà a breve: meglio dunque aspettare il testo in Gazzetta Ufficiale.

I dati ENEA riportati sul sito ufficiale che riportano l’andamento dei cantieri per lavori che usufruiscono del superbonus 110% sono molto chiari: il superbonus si rivela un traino per l’edilizia senza precedenti, e costituisce un’occasione per tutti. E’ importante però che i lavori vengano fatti a regola d’arte, senza fretta, per evitare futuri problemi.

Fonte: ENEA

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Bonus in edilizia: in attesa di novità…

Il recente Decreto Antifrode porta alcune novità ai bonus edilizi inferiori al 110%. Per le fatture emesse dopo il 12 novembre infatti sarà obbligatorio, per effettuare la cessione del credito, fornire anche un’asseverazione di un tecnico sulla congruità di spese degli interventi, nonché un visto di conformità del commercialista.

Un provvedimento rapido che di fatto blocca alcuni lavori di ristrutturazione, perché il decreto che spiega come dovrà essere asseverata la congruità dei prezzi non è ancora uscito… Si pensa che uscirà in gennaio o in febbraio, ma fino ad allora non è possibile procedere con la cessione del credito e molti lavori sono di fatto bloccati. Il disagio per i privati e i tecnici coinvolti nei lavori di manutenzione degli immobili è notevole e si spera che il nuovo decreto esca al più presto.

Alcune novità ufficiose parlano di una possibile esenzione dal decreto antifrode per lavori al di sotto di una certa soglia, ma non c’è ancora nulla di ufficiale.

Per quanto riguarda la proroga del superbonus 110%, questa è certa per i condomini e per gli edifici da 2 a 4 unità, e si sta cercando di estendere anche per le villette unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti, eliminando l’attuale tetto ISEE di 25.000 euro presente. La presenza di un tetto ISEE massimo di 25.000 euro per i proprietari di fatto impedirebbe a gran parte delle persone che lo vorrebbero utilizzare l’utilizzo del superbonus 110%. Ricordiamo infatti che il tessuto residenziale urbano italiano è in gran parte costituito da edifici di questo tipo, e che la città diffusa non deve essere discriminata a scapito della concentrazione di insediamenti.

I bonus edilizi hanno impresso all’edilizia una crescita senza precedenti, dopo anni di stagnazione, e rappresentano un’importante opportunità per tutti: privati, professionisti, imprese. E’ però fondamentale la semplificazione e lo snellimento delle procedure.

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Circolare 7/E Agenzia delle Entrate: sintesi di tutti i bonus fiscali

Foto di anncapictures da Pixabay
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E’ uscita una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate: la n.7 del 25 giugno 2021, che riporta una sintesi di tutti i bonus fiscali. L’oggetto della circolare è la “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2020.

E’ possibile scaricare la circolare qui. Per approfondimenti visitare la pagina dell’Agenzia delle Entrate relativa al superbonus 110%.

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Superbonus: pubblicate alcune FAQ dall’ENEA

Fonte: Sito ENEA

Sul sito ENEA sono state pubblicate alcune FAQ (Frequenty Asked Questions) importanti in merito al Superbonus. L’ENEA è l’Agenzia nazionale per le Nuove Tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, che effettuerà i controlli sulle pratiche ecobonus 110% per la parte tecnica.

Tra le più importanti segnalo la FAQ n. 4, che cita la ridefinizione del concetto di impianto termico derivata dal Decreto Semplificazioni D.lgs. 48/2020. La riporto qui.

FAQ n.4. – Per usufruire delle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus (ex legge 296/2006 e D.L. 63/2013 e successive modificazioni) e dal Superbonus (detrazioni fiscali del 110% ex D.L. 34/2020 come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) è richiesta, tranne qualche eccezione, la presenza dell’impianto di climatizzazione invernale. Cosa si intende per impianto di climatizzazione invernale?

Per la fruizione dell’ecobonus, l’immobile oggetto dell’intervento deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale (vedi circolare dell’Agenzia dell’entrate n. 36 del 31/05/2007). Si ricorda, in proposito che il D.lgs. 48/2020 ha modificato l’art. 2, comma 1, lettera ltricies del D.lgs. 192/05 che, attualmente, definisce impianto termico: “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Si segnala che le FAQ presenti sul sito Cened (portale di riferimento per la certificazione energetica in Lombardia) sono probabilmente in fase di aggiornamento.

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Tecnologia stratificata a secco: perché conviene?

La tecnologia stratificata a secco è conosciuta anche come tecnologia S/R (o Struttura/Rivestimento). La tecnologia stratificata a secco comprende solitamente un involucro esterno, stratificazioni di intercapedine isolata esterna, struttura portante, stratificazioni di intercapedine isolata interna, involucro interno. Nelle intercapedini intermedie vengono disposti isolanti termo-acustici o materiali inibitori d’incendio, a seconda della prestazione richiesta. La differenziazione fisica di questi strati senza utilizzo di leganti (salvo alcune necessarie connessioni) permette di “evitare coazioni statiche, ponti termici e acustici, dilatazioni termiche dannose, vulnerabilità nei confronti dell’incendio” (cit. Imperadori M., “La progettazione con tecnologia stratificata a secco“). Di solito la struttura è realizzata in acciaio o in legno, ma talvolta anche in calcestruzzo armato.

La tecnologia stratificata a secco può essere vista come una specie di “meccano kit”, che prende origine da alcune esperienze costruttive dei Paesi nordici. Esistono alcuni esempi di tecnologia a secco in natura: per esempio le vespe realizzano dei leggeri nidi in carta, costituiti da cellette esagonali; anche le cosiddette “architetture senza architetti”, quali esempi di architettura vernacolare (capanna camune, pinneddu, palafitta, yurta, trabucco, trullo) sono esempi di tecnologia a secco semplice, con strutture completamente smontabili.

La tecnologia stratificata a secco presenta alcuni indubbi vantaggi:

  • massima libertà architettonica del progettista e definizione progettuale
  • differenziazione e miglioramento prestazionale
  • costituzione di pacchetti tecnologici
  • indipendenza funzionale
  • ottimizzazione delle risorse per la costruzione
  • riduzione dei tempi di costruzione e ottimizzazione delle fasi di processo
  • ispezionabilità della costruzione in caso di guasto
  • assemblabilità e smontabilità
  • impatto ambientale sostenibile: possibilità di recupero dei materiali in caso di smantellamento della costruzione, con possibilità di dividere e differenziare i rifiuti da demolizione, pensando ove possibile ad un loro recupero o riciclaggio
  • riduzione dei costi di costruzione

La tecnologia stratificata a secco si può utilizzare sia per le strutture verticali, come i muri, sia per le strutture orizzontali, come i solai. Esistono oggi molte aziende utilizzano la tecnologia a secco. Vanoncini è per esempio un’impresa che costruisce con questo metodo, avendo anche al suo attivo numerosi esempi di edilizia sostenibile (clicca qui per visitare il sito). Tolin è invece un’azienda specializzata nella posa di parquet a secco, su sabbia. Questa soluzione ha il grande vantaggio di essere ispezionabile in caso di guasto. Un’ottima soluzione in caso di scelte progettuali orientate alla bioedilizia (clicca qui per visitare il sito)

Per approfondire la progettazione con tecnologia stratificata a secco vi consiglio un testo molto specifico: “Active house. Progettazione e innovazione con tecnologie di costruzione stratificata a secco” di Marco Imperadori. Nel libro sono ben esplicitati i vantaggi di questa tecnologia, e il testo è un’ottima guida per la progettazione per tutti i tecnici del settore, ma anche per i privati che vogliono aumentare le loro conoscenze in merito.

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Pavimentazioni in resina: vantaggi e svantaggi

Quando si ristruttura un immobile è opportuno verificare che gli impianti esistenti siano in buono stato e che siano dotati delle dichiarazioni di conformità. Spesso si può scegliere di effettuare un adeguamento degli stessi, oppure un completo rifacimento. In entrambi i casi si dovrà rompere e rimuovere la pavimentazione esistente, che andrà ripristinata ultimati gli interventi necessari. A seconda del tipo di pavimento si possono presentare vari casi. Se il pavimento esistente è in piastrelle, i pezzi originali potrebbero non essere più disponibili. Potrebbe trattarsi di ceramiche o marmi fuori produzione, che purtroppo non possono essere sostituiti con elementi identici.

Si può quindi optare per una completa sostituzione della pavimentazione, ma in alcuni casi possono esserci ambienti con piastrelle di pregio che non si vogliono rimuovere. Un’ottima soluzione potrebbe essere in questo caso quella di affiancare alla pavimentazione esistente una pavimentazione in resina, da utilizzare solo in alcuni ambienti. Il principale vantaggio di un intervento di questo tipo è che la resina garantisce uno spessore molto ridotto, e può quindi affiancarsi all’esistente senza che si formino dislivelli.

La resina è ideale anche per ricoprire interamente con un ridotto spessore pavimentazioni esistenti di scarso pregio, in quanto consente di ottenere un dislivello di pochi mm. Inoltre garantisce una superficie uniforme, senza giunti, facile da pulire.

Un pavimento in resina ha un’elevata durabilità, non è scivoloso e ha funzione anche impermeabilizzante (infatti si usa spesso anche per pavimentazioni esterne). Il pavimento in resina è di norma ignifugo, anche se questo dipende dalla composizione di ogni resina.

Esistono infinite finiture per i pavimenti in resina: si possono realizzare superfici lisce o ruvide, anche con disegni o effetti particolari.

Ci sono però anche alcuni svantaggi nell’utilizzo di un pavimento in resina. Per esempio, non garantisce l’ispezionabilità in caso di problemi nel solaio, in quanto non si tratta di una tecnologia a secco (questo succede anche nel caso in cui si usino piastrelle su massetto cementizio, oppure con parquet con posa tradizionale).

Con il tempo, è possibile che alcune resine si ingialliscano e si graffino, se non vi è stato applicato uno strato di protezione.

Le resine sono spesso epossidiche, a volte bicomponenti, costituite da polimeri: ciò significa che non sono ecologiche, perchè sono sintetiche: si ottengono attaverso processi chimici, partendo da composti organici molto semplici,ricavati dagli idrocarburi del petrolio e del carbon fossile.

Esistono però alcune aziende che hanno sviluppato nuove resine più ecologiche: un esempio è Oltremateria. La tecnologia offerta da quest’azienda è dotata di numerose eco-certificazioni e garantisce l’assenza di resine epossidiche: i polimeri utilizzati “sono considerati notificati dall’ EINECS secondo la direttiva CEE/92/32 eco-compatibile, conforme alla direttiva comunitaria 2004/42/CE relativa ai VOC (componenti organici volatili) e conforme alla direttiva comunitaria CEE/89/106/IAQ (qualità dell’aria all’interno degli ambienti)“. In particolare, la finitura Ecopur consente una ionizzazione dell’aria, che “avviene mediante una miscela di vari inerti naturali che si attivano senza bisogno di energia, grazie alla presenza di ossigeno e di campi elettromagnetici generati nell’aria. La ionizzazione abbatte il pulviscolo atmosferico e attiva le molecole dell’ossigeno dell’aria rendendola più pura e salutare. La funzione antibatterica viene realizzata grazie ai micro sali d’argento e ai minerali particellari inseriti al suo interno, che consentono di bloccare ed eliminare la nascita e la proliferazione di batteri” (fonte: sito di Oltremateria).

Il costo di un pavimento in resina è generalmente superiore a quello di un pavimento standard rivestito con piastrelle, ma si tratta di un tipo di finitura davvero speciale, che può rivelarsi una soluzione innovativa e moderna in diverse situazioni, costituendo un ottimo investimento.

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Decreto Rilancio: versione definitiva e vademecum misure fiscali

Foto di annca da Pixabay 

E’ disponibile la versione ufficiale del Decreto Rilancio in Gazzetta: scarica qui il Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 n. 34

Pubblicata anche una sintesi delle misure fiscali del Decreto Rilancio sul sito dell’Agenzia delle Entrate, scaricabile qui.

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Decreto Rilancio: tutto ciò che serve sapere per l’edilizia

Sono numerosi i provvedimenti a favore dell’ambiente inseriti nel Decreto Rilancio presentato ieri sera in modo ufficiale dal Presidente Conte agli italiani. Il Decreto prevede, in particolare, la detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.

EDILIZIA ECOSOSTENIBILE E RINNOVABILI – Possono usufuire di detrazione fiscale al 110% gli interventi di edilizia di seguito riportati.

  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017 (scarica allegato in fondo all’articolo).
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione. Le spese includono anche lo smaltimento e la bonifica dell’impianto esistente.
  • Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione.
  • Tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti dalla legge 90/2013 (e precedentemente nell’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013).
  • Importante – Gli interventi di efficientamento energetico devono rispettare i requisiti minimi previsti dalla normativa (si rimanda di nuovo alla legge 3 agosto 2013, n. 90) e assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica, pre e post interventi (A.P.E).
  • Miglioramento antisismico (vedere in proposito gli articoli ai commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013). Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiorea euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempre che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 (efficientamento energetico o miglioramento antisismico). La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici. Queste detrazioni non sono cumulabili con altri incentivi e sono subordinate alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito.
  • Importante – Le agevolazioni previste per l’edilizia si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, salvo quanto previsto al comma 11, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti. Non si applicano alle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

MOBILITA’ SOSTENIBILE – Per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 si prevede che il “Programma sperimentale buono mobilità» incentivi forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale. In particolare, ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segwayhoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Tale “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Al riguardo, si prevede lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2020, per un totale di 120 milioni di euro per tale annualità. Per gli anni 2021 e seguenti il Programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale e forme di mobilità sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti. Si prevede che il buono venga riconosciuto per la rottamazione della tipologia di autovetture e di motocicli indicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020; tale buono può essere impiegato anche per l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali segwayhoverboard, monopattini e monowheel. Inoltre, il decreto amplia la normativa vigente che prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale, ricomprendendo anche le piste ciclabili.

Il fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km (di cui all’articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) viene incrementato per il 2020 di 100 milioni di euro.

Per quanto riguarda i TRENI, si prevede si prevede un indennizzo a favore di RFI quale gestore dell’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, finalizzato a compensare il gestore a fronte della riduzione degli introiti derivanti dal pedaggio e dei corrispettivi, nonchè alcune agevolazioni economiche per le imprese ferroviarie; viene introdotto il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari. Possono accedere alla richiesta di ristoro i possessori di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative e non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio. Il rimborso può avvenire mediante l’emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell’abbonamento.

AMBIENTI DI LAVORO – Sono previste misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro. Il Decreto prevede anche il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, nonchè per la loro sanificazione: è previsto un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario. Non ultimo, il decreto prevede fondi anche per interventi minori di adeguamento di locali o strutture esistenti per ottenere la riduzione del rischio di contagio (di seguito).

STRUTTURE TURISTICHE – è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro il 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.

AMBIENTI SCOLASTICI – Il fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche statali viene incrementato, per l’anno 2020, di un importo di 331 milioni di euro, che possono essere utilizzati anche per adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica.

L’ultimo schema di Decreto Legge (pubblicato dall’ANSA alle ore 17:00 di ieri) è scaricabile qui in formato pdf.

Scarica qui l’Allegato al Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 contenente i CAM (Criteri Ambientali Minimi)

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