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Superbonus: informazioni utili dall’Agenzia delle Entrate

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Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili alcuni documenti utili per il Superbonus. In particolare si consiglia la consultazione dei seguenti documenti (sempre in fase di aggiornamento):

Si segnalano in particolare modo la presenza di una Guida dell’Agenzia delle Entrate e di alcune risposte alle istanze di interpello relative ai Superbonus:

 Risposta n. 408 del 24/09/2020

Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) – pdf

 Risposta n. 325 del 9/09/2020

Superbonus – detrazione delle spese sostenute dagli acquirenti delle cd.case antisismiche – Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 – Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) – pdf

 Risposta n. 326 del 9/09/2020

Superbonus – interventi realizzati su “unità collabenti” – Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) – pdf

 Risposta n. 327 del 9/09/2020

Superbonus – Interventi realizzati su immobile in comodato d’uso gratuito- Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) – pdf

 Risposta n. 328 del 9/09/2020

Superbonus – Interventi realizzati su “villetta a schiera” – Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) – pdf

 Risposta n. 329 del 10/09/2020

Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 119 del decreto Rilancio – pdf

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Superbonus: pubblicate alcune FAQ dall’ENEA

Fonte: Sito ENEA

Sul sito ENEA sono state pubblicate alcune FAQ (Frequenty Asked Questions) importanti in merito al Superbonus. L’ENEA è l’Agenzia nazionale per le Nuove Tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, che effettuerà i controlli sulle pratiche ecobonus 110% per la parte tecnica.

Tra le più importanti segnalo la FAQ n. 4, che cita la ridefinizione del concetto di impianto termico derivata dal Decreto Semplificazioni D.lgs. 48/2020. La riporto qui.

FAQ n.4. – Per usufruire delle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus (ex legge 296/2006 e D.L. 63/2013 e successive modificazioni) e dal Superbonus (detrazioni fiscali del 110% ex D.L. 34/2020 come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) è richiesta, tranne qualche eccezione, la presenza dell’impianto di climatizzazione invernale. Cosa si intende per impianto di climatizzazione invernale?

Per la fruizione dell’ecobonus, l’immobile oggetto dell’intervento deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale (vedi circolare dell’Agenzia dell’entrate n. 36 del 31/05/2007). Si ricorda, in proposito che il D.lgs. 48/2020 ha modificato l’art. 2, comma 1, lettera ltricies del D.lgs. 192/05 che, attualmente, definisce impianto termico: “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Si segnala che le FAQ presenti sul sito Cened (portale di riferimento per la certificazione energetica in Lombardia) sono probabilmente in fase di aggiornamento.

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Tecnologie innovative per il benessere indoor

Un’immagine tratta dalle realizzazioni dell’azienda Oltremateria

Uno degli aspetti più importanti di un immobile è il livello di comfort indoor, per il quale occorre tenere conto di tanti aspetti: materiali, luce, acustica, qualità e temperatura dell’aria. Parlando di materiali, è opportuno prediligere materiali ecologici e riciclabili, con un’analisi del ciclo di vita (LCA) che viene controllata e certificata (per approfondimenti sull’LCA leggi qui).

Nell’ambiente indoor ci sono varie sorgenti di inquinamento da COV (Composti Organici Volatili). In base all’art.268 del DLgs 152/2006 è definito COV qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K (20°C) una pressione di vapore di 0,01 KPa superiore. Per esempio: idrocarburi alifatici, aromatici e clorurati, aldeidi, terpeni, alcooli, esteri e chetoni. Uno dei più pericolosi, spesso presente negli edifici residenziali, è la formaldeide. I COV possono derivare da vernici, colle, smalti, detersivi (quindi per esempio da mobili, serramenti, pavimenti).

Composti organici volatili più comuni e sorgenti indoor (fonte: Ministero della Salute)

I COV possono creare problemi alla salute dell’uomo e degli animali, dal disagio sensoriale fino a gravi alterazioni dello stato di salute; ad alte concentrazioni negli ambienti interni, possono causare effetti a carico di numerosi organi o apparati, in particolare a carico del sistema nervoso centrale. Alcuni di essi (per es. il benzene) sono cancerogeni per l’uomo.

Esiste una normativa europea che regola l’emissione di COV: si tratta della Direttiva 2004/42/CE – Decreto Legislativo 27 marzo 2006 n.161 su: Limitazione delle emissioni di VOC dovuti all’uso di solventi organici in alcune vernici e pitture (2006). La normativa definisce un quantitativo massimo di COV per ogni categoria, obblighi di etichettatura e sanzioni. Le successive modifiche alla direttiva 2004/42/CE sono state incorporate nel testo originale (per saperne di più clicca qui)

E’ importante quindi utilizzare negli interni finiture a bassa emissione di COV, prediligendo per esempio pitture ad acqua e collanti privi di formaldeide, mantenendo una buona ventilazione degli ambienti.

Esistono inoltre materiali definiti “antibatterici”, in quanto hanno una capacità di uccidere o degradare i batteri in modo prolungato e costante nel tempo. Per attivare le proprietà antibatteriche nei materiali si possono utilizzare rame, ioni d’argento, biossido di titanio: questi tre componenti hanno un’azione batteriostatica, cioè impediscono o rallentano lo sviluppo e la riproduzione dei batteri. Tra i materiali che possono avere proprietà antibatteriche troviamo la ceramica, il grès porcellanato, il corian, persino il PVC e il policarbonato.

Una finitura che coniuga il rispetto della normativa sui COV e le proprietà antibatteriche è ECOPUR, tecnologia della ditta OLTREMATERIA. ECOPUR può essere utilizzato sopra superfici come pareti, pavimenti, arredi rivestiti in ECOMALTA e OLEOMALTA, resine ecologiche innovative, sempre di Oltremateria, di cui abbiamo parlato anche in questo articolo. Il sistema ideato da Oltremateria permette di ottenere con ECOMALTA o OLEOMALTA superfici sottili (2-2,5 mm), continue e senza uso di resine epossidiche, dando un ulteriore tocco di innovazione con ECOPUR. ECOPUR è infatti un tipo di rivestimento dato da miscele di inerti, sabbie naturali e ioni d’argento.

La tecnologia ECOPUR favorisce anche la ionizzazione dell’aria indoor. Ionizzare l’aria di un ambiente consente di renderla più pulita: gli ioni negativi si legano alle particelle in sospensione nell’aria (polveri, fumi, ecc.) e le caricano elettrostaticamente: di conseguenza la polvere tende ad accumularsi sulle superfici invece che rimanere sospesa.

Ecco un video esplicativo di ECOPUR. Si possono visionare alcuni esempi di realizzazioni qui.

Le proprietà antibatteriche sono certificate dal CSA- Istituto di ricerca Accreditato Accredia N° 0181. Le analisi sono state condotte in conformità alla normativa ISO 22196:2001 “Measurament of antibacterialactivity of plastics and other non-poroussurfaces. Per quanto riguarda l’emissione di COV, la tecnologia Ecopur è in linea con le normative e ha ottenuto anche la CERTIFICAZIONE VOC – RATING F****(4stelle) presso la “Japan Building CoatingMaterialsAssociation”.

Il sistema Oltremateria, con ECOPUR, ha ottenuto la certificazione di antibatterico attivo dal CSA– Istituto di ricerca Accreditato Accredia. Le analisi sono state condotte in conformità alla normativa ISO22196:2001 “Measurament of antibacterialactivity of plastics and other non-poroussurfaces”. ECOPUR ha ottenuto la certificazione di ionizzazione ambientale dal NCT Lab.

Tutti i materiali e sistemi OLTREMATERIA sono prodotti in sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015 e dotati di marcatura CE. Il sistema Oltremateria concorre a far guadagnare punteggio nella certificazione LEED. Sono disponibili moltissimi colori e decorazioni per superfici in ECOMALTA o OLEOMALTA abbinate a ECOPUR, personalizzabili a scelta del cliente.

Nota – L’articolo contiene contenuti promozionali per l’azienda Oltremateria, che opera nel settore dell’edilizia ecosostenibile, e per La Feltrinelli, che opera per la diffusione della cultura attraverso i libri.

Per approfondire il tema dei materiali in edilizia trovi numerosi testi interessanti sul sito della Feltrinelli, cliccando qui e digitando “materiali” nel campo di ricerca per argomento.

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Decreto attuativo ecobonus 110%: bisogna attendere

Foto di ElasticComputeFarm da Pixabay

Non è ancora uscito il decreto attuativo del Decreto Rilancio, in merito all’ecobonus 110%. E’ importante non compiere mosse azzardate e aspettare l’uscita delle indicazioni finali della normativa, per evitare di prendere cantonate e fare lavori che poi non riescano a usufruire delle detrazioni. Ci sono alcuni emendamenti che riguardano diversi punti del Decreto, per cui alcune cose potrebbero cambiare dal testo iniziale della legge. In sospeso ancora la validità dell’ecobonus 110% per le seconde case nei condomini, per esempio, oppure anche casi particolari riguardanti condomini di diverse dimensioni. Sono ancora molti i dubbi e le incertezze, quindi è importante chiarire tutto prima di iniziare progetti e cantieri.

E’ essenziali affidarsi a un tecnico, che in questa fase può occuparsi di realizzare un APE dell’edificio esistente e fare una proposta di interventi migliorativi (per es. cappotto termico, sostituzione dei serramenti, sostituzione di impianto) con cui valutare se, partendo dalla situazione esistente, con gli interventi consigliati ci potrebbe essere un salto di due classi energetiche. Il committente può poi valutare se e quali interventi eseguire, mentre il tecnico deve valutare che siano conformi a quanto richiesto dalla normativa. Per iniziare quindi i lavori veri e propri è pero’ indispensabile attendere il decreto attuativo, nonché i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Il Decreto Rilancio è un’ottima opportunità per ristrutturare casa, ma è importante che i lavori vengano eseguiti da personale qualificato, specializzato e coadiuvato da un progettista: alla base di tutto c’è un progetto. Fondamentale anche il ruolo delle imprese, delle banche e dei mediatori creditizi: occorre informarsi molto bene, per evitare di compiere errori o farsi ingannare. Attenzione, dunque.

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Decreto Rilancio: tutto ciò che serve sapere per l’edilizia

Sono numerosi i provvedimenti a favore dell’ambiente inseriti nel Decreto Rilancio presentato ieri sera in modo ufficiale dal Presidente Conte agli italiani. Il Decreto prevede, in particolare, la detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.

EDILIZIA ECOSOSTENIBILE E RINNOVABILI – Possono usufuire di detrazione fiscale al 110% gli interventi di edilizia di seguito riportati.

  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017 (scarica allegato in fondo all’articolo).
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione. Le spese includono anche lo smaltimento e la bonifica dell’impianto esistente.
  • Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione.
  • Tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti dalla legge 90/2013 (e precedentemente nell’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013).
  • Importante – Gli interventi di efficientamento energetico devono rispettare i requisiti minimi previsti dalla normativa (si rimanda di nuovo alla legge 3 agosto 2013, n. 90) e assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica, pre e post interventi (A.P.E).
  • Miglioramento antisismico (vedere in proposito gli articoli ai commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013). Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiorea euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempre che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 (efficientamento energetico o miglioramento antisismico). La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici. Queste detrazioni non sono cumulabili con altri incentivi e sono subordinate alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito.
  • Importante – Le agevolazioni previste per l’edilizia si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, salvo quanto previsto al comma 11, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti. Non si applicano alle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

MOBILITA’ SOSTENIBILE – Per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 si prevede che il “Programma sperimentale buono mobilità» incentivi forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale. In particolare, ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segwayhoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Tale “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Al riguardo, si prevede lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2020, per un totale di 120 milioni di euro per tale annualità. Per gli anni 2021 e seguenti il Programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale e forme di mobilità sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti. Si prevede che il buono venga riconosciuto per la rottamazione della tipologia di autovetture e di motocicli indicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020; tale buono può essere impiegato anche per l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali segwayhoverboard, monopattini e monowheel. Inoltre, il decreto amplia la normativa vigente che prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale, ricomprendendo anche le piste ciclabili.

Il fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km (di cui all’articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) viene incrementato per il 2020 di 100 milioni di euro.

Per quanto riguarda i TRENI, si prevede si prevede un indennizzo a favore di RFI quale gestore dell’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, finalizzato a compensare il gestore a fronte della riduzione degli introiti derivanti dal pedaggio e dei corrispettivi, nonchè alcune agevolazioni economiche per le imprese ferroviarie; viene introdotto il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari. Possono accedere alla richiesta di ristoro i possessori di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative e non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio. Il rimborso può avvenire mediante l’emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell’abbonamento.

AMBIENTI DI LAVORO – Sono previste misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro. Il Decreto prevede anche il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, nonchè per la loro sanificazione: è previsto un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario. Non ultimo, il decreto prevede fondi anche per interventi minori di adeguamento di locali o strutture esistenti per ottenere la riduzione del rischio di contagio (di seguito).

STRUTTURE TURISTICHE – è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro il 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.

AMBIENTI SCOLASTICI – Il fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche statali viene incrementato, per l’anno 2020, di un importo di 331 milioni di euro, che possono essere utilizzati anche per adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica.

L’ultimo schema di Decreto Legge (pubblicato dall’ANSA alle ore 17:00 di ieri) è scaricabile qui in formato pdf.

Scarica qui l’Allegato al Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 contenente i CAM (Criteri Ambientali Minimi)

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Eventi green, Innovazione, Normativa e certificazioni, sviluppo sostenibile

Cos’è l’Agenda 2030?

Fonte: Commissione Europea

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è un documento approvato dalle Nazioni Unite il 25 settembre 2015: sono stati individuati 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs nell’acronimo inglese), articolati in 169 Target da raggiungere entro il 2030. Scarica qui il testo integrale. Guarda il video di presentazione di Agenda 2030.

The new agenda is a promise by leaders to all people everywhere. It is an agenda for people, to end poverty in all its forms – an agenda for the planet, our common home” (Ban Ki-moon, Segretario Generale delle Nazioni Unite – fonte: sito ASVIS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile)

I 17 obiettivi legato allo sviluppo sostenibile sono i seguenti, sintetizzati nella figura sopra riportata.

Goal 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo

Goal 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile

Goal 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Goal 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti

Goal 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere, per l’empowerment di tutte le donne e le ragazze

Goal 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie

Goal 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni

Goal 8: Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

Goal 9: Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

Goal 10: Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le Nazioni

Goal 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Goal 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

Goal 13: Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue conseguenze

Goal 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile

Goal 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica

Goal 16: Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l’accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli

Goal 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile

Nei prossimi articoli su questi temi evidenzieremo lo stato di avanzamento nel perseguire questi 17 goals da parte dei Paesi del mondo, e cercheremo di capire in cosa consistono le azioni concrete che si possono portare avanti in questi ambiti.

Per approfondire temi legati allo sviluppo sostenibile trovate numerosi libri anche sul sito di Feltrinelli. Solo su LaFeltrinelli.it in regalo una gift card da 8 € per ordini di almeno 50 € di libri!

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Architettura, Efficienza energetica, Normativa e certificazioni

Progetti di Riqualificazione Energetica edifici P.A. Centrale

Le Pubbliche Amministrazioni Centrali possono presentare progetti di Riqualificazione Energetica degli edifici, consultando alcune linee guida rese pubbliche da ENEA. Le linee guida sono scaricabili gratuitamente cliccando qui.

Le Linee guida sono previste dall’art. 16, comma 3 del D.M. del 16 settembre 2016, “Modalità di attuazione del Programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale” per conseguire una riqualificazione energetica di almeno il 3% annuo della superficie utile climatizzata.

Per coordinare e monitorare lo  stato di avanzamento del programma PREPAC è stata costituita una specifica Cabina di Regia per l’efficienza energetica composta dai Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente.

L’ENEA ha costituito anche ‘PA-Obiettivo efficienza energetica’, una task force operativa per supportare le PA centrali e locali nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e di riduzione dei consumi. A breve saranno introdotti e resi disponibili specifici strumenti di servizio.

(fonte: sito ENEA)

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Architettura, Efficienza energetica, Normativa e certificazioni

Bonus facciate: ecco la guida dell’Agenzia delle Entrate

E’ finalmente stata pubblicata la guida dell’Agenzia delle Entrate relativa al Bonus Facciate. Di seguito qualche nota importante (fonte: Agenzia delle Entrate).

“L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) su interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il “bonus facciate” non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione“.

“Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono esclusi dal “bonus facciate” tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E ed F.

Zona A: comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Zona B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Zona C: include le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino non edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità previsti alla lettera B)

Zona D: comprende le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.

Zona E: sono le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C.

Zona F: include le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. “

Sono ammessi al beneficio gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna. In particolare:

  • interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
  • interventi su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
  • interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (nel rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica richiesti dalla normativa in vigore)
  • il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie
  • il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi
  • i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Il bonus non spetta per le facciate interne degli edifici. Di seguito una tabella riassuntiva tratta dalla guida dell’Agenzia delle Entrate, che mostra gli interventi agevolabili con il bonus facciate.

La guida è scaricabile gratuitamente qui.

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Architettura, Efficienza energetica, Normativa e certificazioni

Efficienza energetica degli edifici: alcuni termini utili

Esistono alcuni termini che si utilizzano spesso quando si esegue una ristrutturazione, se si presenta una pratica edilizia e se si eseguono dei miglioramenti di efficienza energetica di un edificio. In particolare, il decreto 6480/2015 individua già alcune tipologie di interventi che è opportuno effettuare in modo consapevole. È stato pubblicato di recente sul BURL del 4 gennaio 2020 della regione Lombardia il decreto n. 18546 del 18 dicembre 2019Il decreto è il nuovo testo unico sull’efficienza energetica degli edifici e sostituisce il precedente decreto 2456/2017. Il decreto effettua alcune piccole modifiche rispetto al precedente, ma lascia nella sostanza invariate le definizioni degli interventi di seguito riportati.

  • Edifici di nuova costruzione: oltre a quelli di nuova costruzione, comprendono edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione e ampliamento di edifici esistenti (se il volume lordo climatizzato aggiunto è superiore al 15% di quello esistente o superiore a 500 mc).
  • Ristrutturazione importante di primo livello si ha quando si effettua un intervento su più del 50% di superficie disperdente lorda dell’edificio, compresa la “ristrutturazione” dell’impianto termico di climatizzazione invernale e/o estiva.
  • Ristrutturazione importante di secondo livello si ha quando si effettua un intervento sull’involucro edilizio su più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, ma meno del 50%; può interessare anche la ristrutturazione dell’impianto termico di climatizzazione invernale e/o estiva.
  • Ristrutturazione di impianto termico si ha quando si effettua una modifica completa dell’impianto termico, intervenendo su generatore, rete di distribuzione e terminali di emissione.
  • Riqualificazione energetica di un edificio si ha se si effettua un intervento su una superficie minore del 25% della superficie lorda disperdente dell’edificio, e/o prevede la ristrutturazione o la parziale sostituzione di un impianto termico o altri interventi parziali.

Le verifiche da effettuare sull’edificio su cui si interviene per migliorare l’efficienza energetica variano pertanto a seconda del tipo di intervento. Sono maggiori e più complesse se si interviene in modo globale sull’edificio, dunque se si rientra nei primi casi. Sono più semplici se di rientra nella riqualificazione energetica di edificio. Ovviamente però il massimo beneficio per l’utente si trae abbinando interventi efficaci sulla totalità dell’involucro e sull’impianto termico, ovvero proprio nei primi casi (nuove costruzioni o ristrutturazioni importanti).

Da sottolineare che nel caso di isolamento interno o di isolamento in intercapedine muraria il decreto consente di utilizzare una deroga per i limiti di trasmittanza termica di pareti e solai disperdenti verso l’esterno: la normativa consente infatti di maggiorare del 30% i valori forniti nell’Appendice B del Decreto sui Requisiti Minimi (valori riconfermati nel recente decreto 18546/2019 di Regione Lombardia), tenendo come riferimento i valori più bassi per la Riqualificazione Energetica, “indipendentemente dall’entità della superficie coinvolta”. Questo è un grande vantaggio, perchè nel caso di isolamento interno consente di ridurre lo spessore di isolante che va a ridimensionare il volume interno riscaldato dell’immobile; nel caso di isolamento in intercapedine si tende a premiare l’intervento, consentendo la sua esecuzione anche dove l’intercapedine ha ridotti spessori e dove difficilmente si riuscirebbe a raggiungere il limite di trasmittanza termica imposto dalla normativa.

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Architettura, Efficienza energetica, Normativa e certificazioni, Verde

Bonus verde 2020: confermata la proroga

La proroga al 2020 del Bonus Verde è confermata grazie all’Articolo 10 del Decreto legge n. 162 del 2019.

Il bonus verde consiste  in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per gli interventi di:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Le detrazioni comprendono anche eventuali spese connesse alla progettazione e manutenzione di questi interventi.

Hanno diritto all’agevolazione i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese.
Sono agevolabili anche le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. Pertanto,  la detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile. Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità (per esempio, bonifico bancario o postale).

La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per:

  • la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati
  • i lavori in economia.