La Legge di Bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n.145) ha prorogato per tutto il 2019 la presenza degli incentivi per interventi di efficientamento energetico (EcoBonus) e per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa). Confermato anche il Bonus mobili ed elettrodomestici.
La guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata a novembre 2018 definisce quali interventi sono ammissibili per richiedere le detrazioni fiscali al 50% . Esistono inoltre altre due guide, una per le detrazioni al 65% e una per i Bonus Mobili.
Un’importante novità per il Bonus Casa è che dal 21 novembre 2018 esiste un sito da utilizzare per informare l’ENEA degli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano risparmio energetico e che vogliono usufruire della detrazione fiscale del 50%: http://ristrutturazioni2018.enea.it
L’invio deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è compresa tra il 01/01/2018 e l’21/11/2018 il termine dei 90 giorni decorre dal 21/11/2018.
E’ obbligatorio in particolare informare l’ENEA per i seguenti interventi:
- riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi;
- riduzione della trasmittanza delle strutture opache verticali (pareti esterne) ovvero che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
- riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
- riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno;
- installazione di collettori solari (solare termico) per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambienti;
- sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto.;
- sostituzione di generatori di calore con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- microcogeneratori (Pe<50kWe);
- scaldacqua a pompa di calore;
- generatori di calore a biomassa;
- sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
- installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
- impianti fotovoltaici.
- elettrodomestici (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017) – classe energetica minima prevista A+ (ad eccezione dei forni, la cui classe minima è A)
Nota: Per gli altri interventi che vogliono usufruire delle detrazioni fiscali al 50% ma che non comportano un risparmio energetico non occorre informare l’ENEA.
In particolare, per le singole unità immobiliari i lavori per cui si può usufruire della detrazione fiscale sono:
A) Quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
B) Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nella precedente lettera A, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
C) I lavori finalizzati:
- all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
- alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
D) Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
Per esempio:
• rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici
• apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
• porte blindate o rinforzate
• apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
• installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti
• apposizione di saracinesche
• tapparelle metalliche con bloccaggi
• vetri antisfondamento
• casseforti a muro
• fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati
• apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
E) Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico
F) Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (es. fotovoltaico)
G) Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
H) Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.
Nota importante:
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, è possibile portare in detrazione anche:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del Dm 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
- le spese per l’acquisto dei materiali
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori
- gli oneri di urbanizzazione
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998)
(Fonte: ENEA)