La legge 126 del 13 ottobre 2020, legge di conversione del DL 104/2020, affronta tanti temi e propone anche alcuni aggiornamenti sul 110%. In particolare:
- si modifica il comma 1-bis dell’art. 119 del Decreto Rilancio: “Ai fini del presente articolo, per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva” – questo permette l’accesso alle detrazioni fiscali 110% in modo indipendente anche a immobili che prima non potevano usufruirne, perchè avevano accesso da cortili o giardini in comune con altri;
- si modifica il comma 13-ter nell’art. 119: “Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi” – questo permette di “sorvolare” sulla presenza di non conformità all’interno dei singoli appartamenti, concentrando invece l’attenzione su non conformità delle parti comuni dei condomini; attenzione però: se nelle singole unità immobiliari si eseguono degli interventi “trainati” queste devono comunque essere conformi dal punto di vista edilizio-urbanistico;
- dopo il comma 5 dell’art. 66 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, si modifica il comma: “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione” – questo provvedimento è stato inserito nel contesto dell’emergenza sanitaria in atto.
In merito al Superbonus 110% si fa presente tuttavia che non è ancora stato formalmente chiarito se le unità funzionalmente indipendenti devono essere ritenute tali in funzione dell’indipendenza di tutti gli impianti (comprese le fognature) oppure no. Secondo l’ENEA, la presenza di fognature in comune tra più unità non ha alcuna influenza sugli studi energetici da effettuare, dunque questo sarebbe un particolare trascurabile. Deve però esprimersi su questo concetto in modo ufficiale, per iscritto, l’Agenzia delle Entrate, autrice della definizione di “unità funzionalmente indipendenti” in edifici plurifamiliari.
Si sono dunque chiariti molti punti sul superbonus 110%, ma non ancora tutto. Attendiamo aggironamenti dall’Agenzia delle Entrate … per poter finalmente cominciare i lavori.
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