Esistono alcuni termini che si utilizzano spesso quando si esegue una ristrutturazione, se si presenta una pratica edilizia e se si eseguono dei miglioramenti di efficienza energetica di un edificio. In particolare, il decreto 6480/2015 individua già alcune tipologie di interventi che è opportuno effettuare in modo consapevole. È stato pubblicato di recente sul BURL del 4 gennaio 2020 della regione Lombardia il decreto n. 18546 del 18 dicembre 2019. Il decreto è il nuovo testo unico sull’efficienza energetica degli edifici e sostituisce il precedente decreto 2456/2017. Il decreto effettua alcune piccole modifiche rispetto al precedente, ma lascia nella sostanza invariate le definizioni degli interventi di seguito riportati.
- Edifici di nuova costruzione: oltre a quelli di nuova costruzione, comprendono edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione e ampliamento di edifici esistenti (se il volume lordo climatizzato aggiunto è superiore al 15% di quello esistente o superiore a 500 mc).
- Ristrutturazione importante di primo livello si ha quando si effettua un intervento su più del 50% di superficie disperdente lorda dell’edificio, compresa la “ristrutturazione” dell’impianto termico di climatizzazione invernale e/o estiva.
- Ristrutturazione importante di secondo livello si ha quando si effettua un intervento sull’involucro edilizio su più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, ma meno del 50%; può interessare anche la ristrutturazione dell’impianto termico di climatizzazione invernale e/o estiva.
- Ristrutturazione di impianto termico si ha quando si effettua una modifica completa dell’impianto termico, intervenendo su generatore, rete di distribuzione e terminali di emissione.
- Riqualificazione energetica di un edificio si ha se si effettua un intervento su una superficie minore del 25% della superficie lorda disperdente dell’edificio, e/o prevede la ristrutturazione o la parziale sostituzione di un impianto termico o altri interventi parziali.
Le verifiche da effettuare sull’edificio su cui si interviene per migliorare l’efficienza energetica variano pertanto a seconda del tipo di intervento. Sono maggiori e più complesse se si interviene in modo globale sull’edificio, dunque se si rientra nei primi casi. Sono più semplici se di rientra nella riqualificazione energetica di edificio. Ovviamente però il massimo beneficio per l’utente si trae abbinando interventi efficaci sulla totalità dell’involucro e sull’impianto termico, ovvero proprio nei primi casi (nuove costruzioni o ristrutturazioni importanti).
Da sottolineare che nel caso di isolamento interno o di isolamento in intercapedine muraria il decreto consente di utilizzare una deroga per i limiti di trasmittanza termica di pareti e solai disperdenti verso l’esterno: la normativa consente infatti di maggiorare del 30% i valori forniti nell’Appendice B del Decreto sui Requisiti Minimi (valori riconfermati nel recente decreto 18546/2019 di Regione Lombardia), tenendo come riferimento i valori più bassi per la Riqualificazione Energetica, “indipendentemente dall’entità della superficie coinvolta”. Questo è un grande vantaggio, perchè nel caso di isolamento interno consente di ridurre lo spessore di isolante che va a ridimensionare il volume interno riscaldato dell’immobile; nel caso di isolamento in intercapedine si tende a premiare l’intervento, consentendo la sua esecuzione anche dove l’intercapedine ha ridotti spessori e dove difficilmente si riuscirebbe a raggiungere il limite di trasmittanza termica imposto dalla normativa.
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