La Legge di Bilancio 2020 ha prorogato le detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia e per interventi di risparmio energetico (bonus casa ed ecobonus), nonché il sisma bonus ed il bonus mobili ed elettrodomestici. Compare inoltre il bonus facciate.
L’art. 25 della Legge di Bilancio relativo alle Misure di Crescita riguarda il bonus facciate. Esso prevede una detrazione dell’imposta lorda pari al 90% per interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate esterne degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Sono ammessi al beneficio di cui al presente articolo esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Per ZONA A si intendono le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; per ZONA B invece si intendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di efficienza energetica già previsti dalla normativa nazionale, e in particolare già regolati dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 e dalla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Seguirà una circolare specifica dell’Agenzia delle Entrate per approfondire la tematica.